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Intestazione

97 I 766


111. Estratto della sentenza del 15 dicembre 1971 nella causa Stato del Cantone Ticino contro Patriziato di Gorduno.

Regesto

Ricorso adesivo al Tribunale federale in materia d'espropriazione federale.
Il ricorso adesivo non ha portata ed efficacia autonome. Pertanto, se l'indennità attribuita dalla Commissione di stima per una determinata particella, che non forma un'unità economica con le altre, non è contestata dal ricorrente principale, la controparte non può impugnarla in via adesiva.

Considerandi da pagina 766

BGE 97 I 766 S. 766
Estratto dei considerandi:

4. L'espropriante non ha impugnato la decisione della Commissione nei punti riguardanti l'indennità per le part. 3 e 726, l'espropriato l'ha impugnata solo con ricorso adesivo. Poiché quest'ultimo non ha portata ed efficacia autonome, ma dipende dal ricorso principale, ne consegue che esso è irricevibile, nella misura in cui chiede una maggiore indennità per oggetti per i quali il ricorrente principale ha accettato il giudizio dell'istanza inferiore. Non giova al ricorrente adesivo invocare il principio per cui quello che conta è l'indennità complessiva e non l'importo per ogni singolo bene espropriato. Tale criterio vale nel caso di espropriazione parziale, in cui il
BGE 97 I 766 S. 767
compenso per la frazione espropriata e quello per il deprezzamento della parte residua formano un'unità giuridica e ove le singole poste rappresentano semplicemente fattori atti a permettere la determinazione della piena indennità. Se la domanda non va considerata singolarmente per ogni fattore di valutazione, essa lo deve essere, invece, per ogni oggetto di espropriazione (RU 94 I 581). In concreto, le singole particelle espropriate costituiscono ognuna, separatamente, l'oggetto espropriato, né esiste ragione, ad es. un'unità economica, che imponga di considerarle assieme.

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Considerandi 4