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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 22 cpv. 1 e 3 DCA.
Vendita di un'automobile nuova con ripresa di un veicolo usato. La controprestazione oggetto dell'imposta è il totale del valore attribuito dalle parti al veicolo ripreso e del saldo. Quando il prezzo di vendita della vettura nuova e il prezzo di ripresa del veicolo usato sono inferiori nella fattura che non nel contratto di vendita, e il saldo resta il medesimo, per il calcolo dell'imposta è determinante il contratto.

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Articolo: Art. 22 cpv. 1 e 3 DCA