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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 413 cpv. 1 CO.
1. In mancanza di una rinuncia contrattuale al requisito del nesso causale, il salario sarą dovuto al mediatore solo se la sua attivitą conduce alla conclusione dell'affare (consid. 3).
2. Cio vale egualmente per il caso in cui il mandante decida, con il consenso del mediatore, che il contratto di mediazione cessa temporaneamente di stare in vigore, e il contratto venga concluso con il terzo durante questo lasso di tempo (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 413 cpv. 1 CO