Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 676 CC.
Presunzione d'accessorietà delle condotte d'acqua, di gas, di forza elettrica e simili, rispetto all'impianto da cui provengono.
Tale assorietà non è tuttavia da intendersi secondo la definizione degli art. 644 e 645 CC.
Il diritto di condotta dell'art. 676 CC è costituito come servitù personale, e il proprietario della condotta medesima può essere diverso dal proprietario dell'impianto e del fondo.
Se la condotta è riconoscibile esteriormente, il diritto di condotta sussiste senza obbligo d'inscrizione a registro fondiario.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 676 CC, art. 644 e 645 CC