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Regesto

Notificazione di precetti esecutivi tramite un funzionario comunale o un agente di polizia (art. 64 cpv. 2 LEF).
Requisiti ed esecuzione di questo provvedimento.
Le autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti devono soltanto esaminare se i requisiti legali per la consegna del precetto esecutivo a un funzionario o a un agente di polizia erano adempiuti e se, sulla base degli atti di questo funzionario, la notificazione può considerarsi compiuta.
Esse non debbono preoccuparsi del quesito, non regolato dalla LEF, di sapere come tale funzionario deve procedere alla notificazione, segnatamente se la polizia ha il diritto di condurre a questo fine il debitore al posto di polizia.
Sono competenti a decidere eventualmente tale questione le autorità esercitanti la vigilanza sui suddetti funzionari.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 64 cpv. 2 LEF