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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Diritto dei creditori al rilascio di un attestato di carenza di beni (art. 149 LEF) nel caso in cui il debitore ha venduto gli oggetti pignorati a terzi sconosciuti ed č partito per l'estero (consid. 2).
2. Il rifiuto dell'uf11cio di esecuzione di compiere un atto determinato, per esempio di rilasciare un attestato di carenza di beni, costituisce un diniego di giustizia che puņ essere oggetto di reclamo in ogni tempo, giusta l'art. 17 cpv. 3 LEF, oppure un provvedimento ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, che cresce definitivamente in giudicato in caso di mancata impugnazione entro il termine dell'art. 17 cpv. 2 LEF? (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 149 LEF, art. 17 cpv. 3 LEF, art. 17 cpv. 1 e 2 LEF, art. 17 cpv. 2 LEF