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Regesto

Chiusura di un fallimento per mancanza di attivo (art. 230 LEF). Liquidazione ai sensi dell'art. 134 RFF.
1. Quando la società fallita viene cancellata dal registro di commercio (consid. 1).
2. Non solo la sospensione del fallimento, ma anche la sua chiusura per mancanza di attivo cade nella competenza del giudice del fallimento. Caso dell'ufficio dei fallimenti che ha pubblicato un avviso secondo cui la procedura fallimentare sarebbe stata chiusa qualora nessuno dei creditori avesse versato un determinato anticipo per le spese presunte entro un dato termine: il quesito di sapere se tale condizione si è o meno avverata deve essere deciso dal giudice del fallimento (consid. 2).
3. La liquidazione ai sensi dell'art. 134 RFF avviene secondo le regole della procedura sommaria. La procedura dovrà essere limitata alle persone interessate nell'immobile (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 134 RFF, art. 230 LEF