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Regesto

Art. 19 e 140 LEF. Elenco degli oneri.
1. Decisioni impugnabili davanti al Tribunale federale (consid. 1).
2. Il creditore al beneficio di un titolo ipotecario gravante il fondo deve essere iscritto nell'elenco degli oneri con nome e domicilio. L'ufficio di esecuzione deve quindi provvedere affinchè i creditori sconosciuti annuncino le proprie generalità (consid. 2). Caso in cui il creditore non si manifestò, nonostante l'Ufficio avesse intimato una precisa ed esplicita diffida al suo rappresentante. Atteggiamento abusivo e non meritevole di protezione del creditore che annuncia il proprio nome e il proprio domicilio dopo la scadenza del termine assegnatogli al riguardo (consid. 3).

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Articolo: Art. 19 e 140 LEF