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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 25 cpv. 1 LAVS e art. 48 cpv. 2 OAVS.
Il diritto alla rendita per orfani di madre sussiste dopo nuovo matrimonio delpadre soltanto se questi a causa del decesso della madre non è economicamente in grado di sopperire all'intero sostentamento dei figli.

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referenza

Articolo: Art. 25 cpv. 1 LAVS, art. 48 cpv. 2 OAVS