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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 Cst. e 38 n. 4 cpv. 1 CP; diritto di essere sentito in materia di ripristino dell'esecuzione di una pena o misura.
1. Il ricorrente che si duole d'una violazione della costituzione e dei diritti che essa conferisce al cittadino si richiama implicitamente all'art. 4 Cst. (consid. 1 b).
2. Il diritto di essere sentito spetta in ogni caso al cittadino la cui detenzione od internamento sia previsto, anche ove si tratti d'un ripristino dell'esecuzione o d'una revoca della sospensione condizionale stabiliti imperativamente dalla legge (consid. 2).
Sanatoria della violazione del diritto di essere sentito.
3. Non è sanabile la violazione del diritto di essere sentito suscettibile d'influire su di una questione d'apprezzamento sottratta al libero riesame del Tribunale federale (consid. 3).