Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG. Legittimazione ricorsuale; iniziativa popolare cantonale tendente alla presentazione da parte del Cantone di un'iniziativa (art. 93 CF).
- La legittimazione per proporre un ricorso in materia di diritto di voto si determina esclusivamente secondo l'art. 85 lett. a OG. Il cittadino può impugnare con ricorso di diritto pubblico la decisione che sottopone un'iniziativa alla votazione popolare (consid. 1).
- Cognizione del Tribunale federale nell'esame di tale decisione (consid. 2).
- Esigenze concernenti l'unità della materia relative ad un progetto d'iniziativa cantonale (consid. 3).
- Natura giuridica del diritto d'iniziativa spettante ai Cantoni (art. 93 CF). Può il Tribunale federale esaminare il contenuto di un'iniziativa di un Cantone? (questione lasciata indecisa) (consid. 4 a).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG