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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Termine d'impugnazione. Decorrenza. Prova della data in cui ha avuto luogo la notifica della decisione impugnata. Imposta per la difesa nazionale.
1. Ove una decisione sia notificata come lettera semplice, incombe all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notifica (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
2. Detto onere incombe anche all'autorità che abbia postdatato una sua decisione in modo che essa pervenga normalmente al destinatario al più tardi il giorno ivi menzionato. Non può pretendersi in principio dal destinatario che egli conservi le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità (consid. 3).
3. Per il computo del termine di reclamo contro una decisione di tassazione relativa all'imposta per la difesa nazionale è applicabile l'art. 99 cpv. 2 DIN (consid. 1).