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Regesto

Art. 46 cpv. 1 CO.
Incapacità al lavoro. Determinazione concreta del danno fino al giorno della sentenza cantonale che può ancora tener conto di fatti nuovi (consid. 3a-b). Presa in considerazione del reddito di una nuova attività professionale (consid. 3d).
Pregiudizio per l'avvenire economico. Invalidità medica e incapacità di guadagno (consid. 4a-b). Ammissione del pregiudizio all'avvenire economico, benchè non risulti più alcuna incapacità al lavoro (consid. 4c-d).

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 1 CO