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Regesto

Procedura. Decreto federale 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione (DAL).
Art. 57 cpv. 5 OG. Eccezione alla regola di differire il giudizio sul ricorso per riforma fino a decisione del corrispondente ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
Art. 17 DAL. La prosecuzione del contratto di locazione non costituisce nč inizio di un nuovo contratto nč rinnovazione del vecchio (consid. 2).
Art. 34 DAL. L'aumento della pigione a decorrere dal 1 gennaio 1968 disposto in virtų della "completazione", stipulata il 23 marzo 1972, di un contratto preesistente, costituisce pretesa del locatore avente effetto posteriormente al 5 marzo 1972 e pertanto soggetta alla legislazione contro gli abusi (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 57 cpv. 5 OG, Art. 17 DAL, Art. 34 DAL