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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 91 e 93 cpv. 2 CP.
1. Rifiuto di affidare un adolescente, risultato non emendabile in una casa di educazione, a una famiglia meritevole di fiducia; e ciò ad onta della proposta peritale.
2. Trasferimento in uno stabilimento penitenziario, sotto riserva dell'entrata in vigore degli art. 93bis e 93ter CP. Definizione dell'incapacità a emendarsi.

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referenza

Articolo: Art. 91 e 93 cpv. 2 CP, art. 93bis e 93ter CP