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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 123 e 125 CD. Lesioni corporali.
1. Queste disposizioni tutelano sia il corpo o la salute sia l'integrità corporale (consid. 2).
2. Ogni trattamento medico, ledente l'integrità corporale o la salute, adempie la fattispecie delle lesioni corporali. Il medico va tuttavia esente da colpa se ha agito con il consenso del paziente o sulla base di circostanze scriminanti (consid. 3 e 4).