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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 153 e 154 CP: La falsificazione di merce e la messa in circolazione di merce falsificata presuppongono una modificazione della sostanza della merce o, perlomeno, una contraffazione della medesima o una menomazione del suo valore (consid. 3).
Art. 148 CP, truffa:
1. Il consumatore che riceve una merce diversa da quella ordinata è vittima di una truffa solo in quanto il suo danno, così come l'astuzia e lo scopo di arricchimento dell'autore siano provati (consid. 4).
2. Definizione della nozione di mestiere; la pericolosità sociale dell'autore non ne costituisce elemento (consid. 7 e 8).

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referenza

Articolo: Art. 153 e 154 CP, Art. 148 CP