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Regesto

Tardività dell'annuncio in caso di malattia (art. 3 cpv. 3 e art. 12 ss. LAMI).
L'annuncio tardivo per colpa dell'assicurato trae seco la perenzione del diritto alle prestazioni: qui il principio della proporzionalità è inoperante.
Ciò vale anche nei rapporti fra cassa di riassicurazione e cassa-malati (art. 27 LAMI; consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 27 LAMI