Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 combiné avec l'art. 46 CEDH. Expulsion de durée indéterminée d'un ressortissant turc remplacée par une expulsion limitée à dix ans. Exécution d'un arrêt de la Cour.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2009 constitue un fait nouveau susceptible de donner lieu à une nouvelle atteinte à l'art. 8 CEDH, de sorte que le grief est recevable (ch. 38 - 49).
L'expulsion de l'intéressé est prévue par la loi et poursuit le but légitime de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales. Toutefois, l'ensemble des éléments pertinents aurait dû être pris en considération, à savoir la nature des infractions commises, la gravité des sanctions prononcées, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec la Suisse et la Turquie, ses problèmes de santé, le changement positif de comportement et le caractère définitif de la mesure d'éloignement. Un juste équilibre entre les intérêts privés et publics n'a pas été respecté. La durée considérable de la mesure n'est pas nécessaire dans une société démocratique. Afin d'exécuter l'arrêt de la Cour et de remédier à la violation de l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral aurait dû annuler l'interdiction de territoire avec effet immédiat (ch. 63 - 77).
Conclusion: violation de l'art. 8 combiné avec l'art. 46 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2011)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e obbligo a conformarsi alla sentenza della Corte (art. 46 CEDU); divieto di entrata temporaneo in seguito alla sentenza della Corte EDU.

In seguito a varie condanne il ricorrente turco è stato espulso dalla Svizzera e sanzionato con un divieto di entrata a tempo indeterminato. Nella sentenza Emre n. 1 (vedi Cernita di sentenze e decisioni del 2° trimestre 2008), la Corte ha costatato una violazione dell'articolo 8 CEDU. Nella seguente procedura di revisione, il Tribunale federale ha ridotto la durata del divieto di entrata a 10 anni. Il ricorrente si è poi sposato con una cittadina tedesca ottenendo un permesso di soggiorno per la Germania. La sua richiesta alle autorità competenti di revocare il divieto di entrata per trasferirsi in Svizzera è stata respinta. La Corte afferma che il Tribunale federale disponeva sì di un certo margine discrezionale nell'interpretare la sentenza Emre n. 1, ma che ha sostituito l'interpretazione della Corte con la propria. Le considerazioni del Tribunale federale si sono limitate soltanto al carattere definitivo del divieto di entrata. Per rispondere agli obblighi rigorosi previsti all'articolo 46 CEDU, nel suo esame il Tribunale federale avrebbe dovuto tenere conto anche degli altri fattori (natura del reato commesso, gravità della pena inflitta, durata del soggiorno in Svizzera, periodo e comportamento del ricorrente tra i reati e il divieto di entrata, legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospitante e il Paese di destinazione, stato di salute). La Corte rileva che la Svizzera non ha mantenuto un equilibrio adeguato tra interessi pubblici e privati e che in una società democratica il divieto di entrata di 10 anni non era necessario. Per attuare la sentenza Emre n. 1 nella maniera più semplice e consona al principio della restitutio in integrum, il divieto di entrata andrebbe revocato con effetto immediato.

Violazione dell'articolo 8 CEDU in combinato disposto con l'articolo 46 CEDU (5 voti contro 2); la sentenza è definitiva.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: art. 46 CEDH, art. 8 CEDH