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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 1, 8 et 13 CEDH. Interdiction d'entrée en Suisse imposée au requérant domicilié dans l'enclave de Campione d'Italia en raison de son inscription sur l'annexe d'une ordonnance adoptée par la Suisse vu les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Les actes nationaux de mise en oeuvre du régime des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU ont été pris par les organes de la Suisse, qui a exercé sa juridiction sur un individu en dehors de son territoire (ch. 116 - 122).
La Convention ne garantit pas le droit pour un individu d'entrer sur un territoire dont il n'est pas ressortissant. Toutefois, vu sa situation très particulière, le requérant a subi une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Prévue par la loi, celle-ci visait la prévention des infractions pénales et la protection de la sécurité publique de la Suisse.
Les investigations menées en Suisse et en Italie ont été classées, les soupçons pesant sur le requérant étant infondés. Son nom avait été inscrit par les Etats-Unis et les autorités suisses n'étaient pas compétentes pour engager une procédure de radiation, la Suisse n'étant pas l'Etat de nationalité ou de résidence de l'intéressé. Cependant, elles n'ont pas tenté d'inciter l'Italie à le faire ni offert leur assistance au requérant pour demander des dérogations. La Cour considère dès lors que les autorités suisses n'ont pas suffisamment pris en compte les spécificités de l'affaire, la situation géographique de l'enclave, la durée des mesures infligées, la nationalité, l'âge et l'état de santé du requérant, et qu'elles disposaient d'une latitude pour mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité de manière conforme à la Convention, en assouplissant le régime des sanctions applicable à sa situation particulière (ch. 173 - 199).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.
Si le requérant a pu saisir les juridictions internes, le Tribunal fédéral a estimé qu'il ne pouvait pas lui-même lever les sanctions, de sorte que l'intéressé n'a pas disposé d'un recours effectif pour faire remédier à la violation de ses droits (ch. 209 - 214).
Conclusion: violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2012)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e diritto a un ricorso effettivo (art. 8 in combinato disposto con l'art. 13 CEDU); in seguito all'adozione da parte della Svizzera delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito della lotta al terrorismo, è stato imposto al ricorrente il divieto di circolare e transitare e il suo nome è stato inserito nell'allegato di un'ordinanza.

Il ricorrente, un cittadino italo-egiziano domiciliato nell'enclave italiana di Campione d'Italia nel Canton Ticino, è stato iscritto il 9 novembre 2001, insieme a diverse organizzazioni con cui era in contatto, nell'elenco allegato alle risoluzioni 1267 e seguenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tali risoluzioni prevedono diverse sanzioni nei confronti di persone e organizzazioni che intrattengono rapporti con Osama bin Laden e Al-Qaïda e impongono agli Stati contraenti di applicare il blocco dei beni ai soggetti iscritti nell'elenco e di vietare loro l'entrata e il transito nel proprio territorio. Per attuare le risoluzioni dell'ONU e trasporre nel diritto svizzero sia il blocco dei beni sia il divieto di entrata e di transito, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban. Avendo appurato che le accuse a carico del ricorrente erano infondate, il Ministero pubblico della Confederazione ha archiviato il procedimento penale contro il signor Nada nel maggio del 2005. In seguito il ricorrente ha chiesto che il suo nome e quello delle organizzazioni con le quali era in contatto venissero cancellati dall'allegato dell'ordinanza, ma la richiesta è stata respinta in quanto la Svizzera non può stralciare nominativi che figurano ancora sull'elenco del Comitato delle sanzioni dell'ONU. Il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza il ricorso richiamandosi all'articolo 25 dello Statuto delle Nazioni Unite secondo cui "gli Stati membri convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto". Il 23 settembre 2009 il nome del ricorrente è stato stralciato dall'elenco allegato alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Alla luce dell'articolo 8 CEDU, la Corte ha pertanto ritenuto che il mantenimento o il rafforzamento delle sanzioni andasse giustificato in modo convincente. I giudici di Strasburgo si sono detti sorpresi che le autorità svizzere abbiano comunicato al Comitato delle sanzioni solamente nel settembre del 2009 l'archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente risalente al maggio del 2005 [1]. Una comunicazione tempestiva avrebbe probabilmente permesso di stralciare molto prima il nome dagli elenchi delle Nazioni Unite e della Svizzera. Secondo la Corte, le autorità svizzere non hanno tenuto sufficientemente conto delle peculiarità del caso ossia della situazione geografica dell'enclave di Campione d'Italia, della durata delle misure, della nazionalità, dell'età e dello stato di salute dell'interessato. La Corte è inoltre del parere che la possibilità di decidere le modalità di trasposizione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza nel diritto nazionale avrebbe consentito di attenuare le sanzioni applicabili al ricorrente. La Svizzera non avrebbe dovuto richiamarsi semplicemente al carattere vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, bensì avvalersi di tutte le sue competenze al fine di adattare il regime sanzionatorio alla specifica situazione del ricorrente. Violazione dell'articolo 8 (unanimità). Quanto all'articolo 5 CEDU, la Corte ritiene che le restrizioni imposte al ricorrente non abbiano costituito una privazione della libertà ai sensi di detto articolo. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafi 1 e 4 (unanimità). In merito all'articolo 13, la Corte ha osservato che il ricorrente ha potuto rivolgersi alle istanze nazionali per ottenere lo stralcio del proprio nome dall'elenco allegato all'ordinanza sui Taliban, ma il Tribunale federale ha ritenuto di non poter annullare le sanzioni facendo notare che solamente il Comitato per le sanzioni lo può fare. Pertanto la Corte ha concluso che il ricorrente non aveva a disposizione alcun mezzo efficace per chiedere lo stralcio del proprio nome e quindi per rimediare alle violazioni dei propri diritti. Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 (unanimità).

[1] La Svizzera ne aveva informato l'ONU nel giugno del 2005 (UN Doc. S/2005/572 allegato II, § 9 seg.).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: art. 8 CEDH, Art. 1, 8 et 13 CEDH