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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Utilisation des déclarations des agents de l'ambassade de la République populaire démocratique de Corée en tant qu'éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment pour escroquerie.

La Cour n'a pas à se prononcer sur l'admissibilité des preuves en tant que telles ou sur la culpabilité d'une personne. En l'espèce, elle estime que la procédure qui a conduit, à travers quatre instances internes, à la condamnation du requérant était, vue dans son ensemble, équitable et n'a pas méconnu les droits de la défense du requérant (ch. 47 - 63).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


Diritto ad un processo equo (art. 6 cpv. 1 CEDU); deposizioni di testimoni con immunità diplomatica.

Il ricorrente è un cittadino svizzero contro cui la Repubblica popolare democratica di Corea (KP) aveva sporto in Svizzera una denuncia penale, tra le altre cose per truffa. Richiamandosi all'art. 6 cpv. 1 CEDU, il ricorrente contesta al Tribunale federale di essersi basato principalmente su fatti che, secondo lui, si fondavano su dichiarazioni di rappresentanti dell'ambasciata coreana che godevano di immunità diplomatica, la quale era stata revocata illegalmente dalla KP. La Corte ha affermato che la CEDU non vieta in generale di prendere in considerazione dichiarazioni di persone che, nel caso di falsa testimonianza, non rischiano una pena. Per stabilire se considerare tali dichiarazioni sia conciliabile con l'art. 6 CEDU, è necessario tenere conto delle circostanze nel loro complesso - soprattutto della natura delle dichiarazioni e della loro rilevanza a fini probatori. La Corte ha deciso che la condanna del ricorrente si basa su una motivazione minuziosa ed è avvallata da numerose dichiarazioni e da altre prove e che il procedimento nel suo complesso è stato equo. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH