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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus des autorités suisses d'accorder un permis de séjour aux trois enfants des requérants, nés au Kosovo et entrés illégalement en Suisse, ainsi que décision de renvoi au Kosovo.

Les intéressés ont pris délibérément la décision de s'établir en Suisse. Leurs enfants n'y ont pas vécu suffisamment longtemps pour que l'on puisse considérer qu'ils ont perdu tout lien avec leur pays d'origine, où ils ont été élevés et éduqués pendant de nombreuses années. De plus, ils ont toujours des liens familiaux au Kosovo. Il est possible de subvenir aux besoins des aînés à distance et rien n'empêche les requérants de se rendre au Kosovo avec la benjamine pour protéger les intérêts supérieurs de celle-ci. Par ailleurs, au vu de la conduite des intéressés, qui ont dissimulé la vérité au cours de la procédure interne, les autorités suisses n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation (ch. 45 - 62).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2013)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); ricongiungimento familiare.

Il caso riguarda il rifiuto delle autorità svizzere di concedere un permesso di soggiorno ai tre figli dei ricorrenti, nati in Kosovo ed entrati illegalmente in Svizzera, come pure la decisione di rinviarli in Kosovo.

La Corte ha considerato che i richiedenti hanno liberamente scelto di vivere in Svizzera anziché in Kosovo e che i loro tre figli non avevano vissuto nel nostro Paese un tempo sufficiente a perdere qualsiasi contatto con il Paese d'origine in cui erano cresciuti. Inoltre, i figli avevano ancora legami familiari con il Kosovo. La Corte ha pure considerato che i ricorrenti erano in grado di sopperire a distanza ai bisogni dei due figli maggiori, di 17 e 19 anni, e che nulla impediva loro di recarsi in Kosovo o di rimanervi con la figlia più giovane, di 10 anni. In considerazione della condotta dei richiedenti che non avevano sempre detto il vero durante la procedura interna, la Corte è giunta alla conclusione che le autorità svizzere non hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (quattro voti contro tre).



contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH