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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'information de la requérante sur son droit de garder le silence avant son premier interrogatoire par la police.

La requérante se plaint d'avoir été condamnée sur la base de déclarations faites à la police lors de son premier interrogatoire, alors qu'elle n'avait pas été informée de son droit de ne pas s'incriminer et de garder le silence. Selon la jurisprudence, la garantie du droit à un procès équitable implique d'examiner si la procédure a été équitable dans son ensemble. En l'espèce, la Cour estime que l'interrogatoire litigieux n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure dirigée ultérieurement à l'encontre de la requérante, dans la mesure où les juges internes se sont appuyés sur d'autres éléments pour prononcer la peine. La Cour relève par ailleurs que l'intéressée ne s'était pas incriminée lors de l'interrogatoire en question et qu'elle avait d'ailleurs été laissée en liberté à son issue (ch. 36 - 40).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2015)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); assenza di informazioni in merito al diritto di rimanere in silenzio e di non contribuire alla propria incriminazione.

Il caso riguarda la condanna della ricorrente a una pena detentiva. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, la ricorrente sostiene di non essere stata informata del diritto di rimanere in silenzio. La Corte ha constatato che la ricorrente era stata interrogata dalla polizia, in quanto persona informata sui fatti, all'indomani del secondo tentativo di assassinio nei confronti di suo marito. Nessun elemento del dossier indica che la polizia sarebbe stata in possesso di informazioni incriminanti la ricorrente al punto da doverla trattare come un'accusata durante l'interrogatorio e informare del suo diritto di rimanere in silenzio. Anche se l'interrogatorio contestato poteva compromettere l'equità del procedimento successivo e la polizia avrebbe dovuto informare la ricorrente in merito al diritto di non incriminarsi e di rimanere in silenzio, la Corte ha tuttavia ritenuto che quest'ultima non è stata condannata soltanto in base alle informazioni ottenute durante l'interrogatorio e che il processo non è stato, nel suo complesso, iniquo. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH