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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation civile d'une association pour avoir qualifié sur son site internet les propos d'un professeur d'antisémites.

Les juridictions suisses ont soigneusement mis en balance les droits concurrents, à savoir d'une part la vie privée et la liberté d'expression du professeur, auteur d'une préface d'ouvrage collectif consacré à l'Etat d'Israël, et d'autre part la liberté d'expression de l'association requérante. Elles ont conclu que le professeur n'avait pas à tolérer l'atteinte à ses droit de la personnalité causée par l'allégation grave formulée par l'association requérante.
La Cour conclut que les motifs avancés par les juridictions suisses pour justifier l'ingérence dans le droit de l'association requérante à la liberté d'expression étaient pertinents et suffisants (ch. 44 - 64).
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2016)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); divieto di pubblicare online un articolo che definisce antisemiti alcuni passaggi di un libro.

L'associazione di diritto svizzero CICAD (la ricorrente), che si prefigge di lottare contro l'antisemitismo, ha pubblicato sulla sua homepage un articolo, redatto da uno dei suoi membri (S.), nel quale si definiva antisemita la prefazione di un libro su Israele curata dal professore O. Quest'ultimo ha intentato un'azione civile contro la ricorrente e S. per lesione illecita della personalità. Il tribunale di primo grado del Canton Ginevra ha accertato il carattere illecito delle affermazioni controverse e ha ordinato alla ricorrente di togliere l'articolo dalla sua homepage e di pubblicare le motivazioni della sentenza. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di giustizia del Canton Ginevra e dal Tribunale federale. Davanti alla Corte, la ricorrente ha sostenuto che vi è stata una violazione della libertà d'espressione (art. 10 CEDU).

La Corte ha tenuto conto della valutazione del Tribunale federale secondo cui i passaggi controversi della prefazione di O. non potevano essere definiti antisemiti in quanto si trattava di giudizi di valore che, nelle circostanze del caso in oggetto, non erano del tutto privi di una base oggettiva. Secondo la Corte, le affermazioni della ricorrente in merito all'antisemitismo di O. costituivano di conseguenza giudizi di valore privi di una base oggettiva sufficiente. Inoltre i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la formula utilizzata dalla ricorrente equivaleva ad accusare O. di aver violato la legge svizzera e hanno ritenuto che l'interesse pubblico nell'argomento in questione non poteva costituire un motivo sufficiente per giustificare un'affermazione tanto diffamatoria. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 10 CEDH