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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE et ITALIE: Art. 3 CEDH. Renvoi en Italie d'une réfugiée reconnue et de son enfant mineur.

Le gouvernement italien a confirmé qu'à leur retour, les requérants seraient logés dans une structure appropriée pour famille monoparentale. Lors du renvoi, les autorités suisses informeront les autorités italiennes afin que les requérants soient pris en charge de manière appropriée à l'âge de l'enfant et qu'ils ne soient pas séparés. Un réfugié reconnu en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés a droit au travail et au bénéfice des dispositifs généraux prévus par le droit interne italien en matière d'aide sociale, de soins médicaux, de logement social et d'éducation. Les requérants n'ont pas établi qu'en cas de renvoi en Italie, ils devaient craindre d'un point de vue matériel, physique ou psychique, de subir des traitements d'un degré de sévérité suffisant pour tomber dans le champ d'application de l'art. 3 CEDH (ch. 20-29).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2017)

Cancellazione dei ricorsi dal ruolo (art. 37 par. 1 lett. b CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); trasferimento Dublino in Italia.

I ricorrenti hanno sostenuto che un loro eventuale trasferimento Dublino in Italia costituirebbe una violazione degli articoli 3 e 8 CEDU. Invocando l'articolo 13 CEDU in combinazione con gli articoli 3 e 8 CEDU, hanno inoltre aggiunto di non aver avuto la possibilità di un ricorso effettivo. La Corte ha constatato che il Governo italiano ha confermato di voler alloggiare i ricorrenti in un'istituzione della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). In più, la Corte confida nel fatto che, in vista del trasferimento, le autorità svizzere informeranno quelle italiane per far sì che i ricorrenti siano accolti in modo adatto, ovvero tenendo conto dell'età del bambino, e che possano rimanere insieme. La Corte ha giudicato irricevibili i ricorsi in quanto chiaramente infondati (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH