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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Procedura di sequestro.
1. Investito di una richiesta di sequestro, l'ufficio d'esecuzione deve invitare il terzo presso cui si trovano gli oggetti sequestrandi a fornire precise informazioni; l'ufficio deve quindi decidere se il sequestro è infruttuoso, riuscito o suscettibile di esserlo (consid. 1 - conferma della giurisprudenza).
2. Quando l'azione di riconoscimento del credito è domandata a un Tribunale arbitrale, il creditore, se il Tribunale non è già costituito, deve agire nel termine di dieci giorni per la designazione degli arbitri. Costituito il Tribunale arbitrale il creditore deve proporre l'azione nel termine di 10 giorni (consid. 2).
3. Le banche sono obbligate a informare l'ufficio d'esecuzione circa i beni sequestrati che detengono e non possono invocare il segreto bancario. Se tuttavia rifiutano la loro collaborazione all'ufficio d'esecuzione, esse sono civilmente responsabili per eventuali danni. Ciononostante, se il sequestro è decretato in garanzia di un credito la cui esistenza è ancora incerta al momento della sua esecuzione, non possono essere comminate sanzioni penali alla banca in questo stadio preliminare della procedura (consid. 3).