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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 Cost.; base legale in materia fiscale; uguaglianza davanti alla legge; divieto d'arbitrio.
1. Le eccezioni alla regola generale dell'assoggettamento fiscale devono fondarsi su una legge formale (consid. 2).
2. Diritto alla parità di trattamento in virtù di una prassi contraria alla legge (consid. 3).
3. Ove le autorità cantonali applichino un'ordinanza illegittima durante un lungo periodo di tempo, pur conoscendone il vizio, e intendano applicarla anche in futuro, il cittadino può esigere di poter fruire anch'egli del privilegio illegittimo stabilito da tale ordinanza (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost.