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Regesto

Art. 29 cpv. 2 OG: Patrocinio delle parti avanti il Tribunale federale.
I praticanti di uno studio d'avvocatura del cantone di Ginevra non sono autorizzati a patrocinare le parti avanti il Tribunale federale, e ciò neppure in una causa penale in cui, sul piano cantonale, hanno agito sotto la propria responsabilità, e anche se, sul piano cantonale, essi sono assimilati agli avvocati per quanto concerne il patrocinio in materia penale.

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Articolo: Art. 29 cpv. 2 OG