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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Estradizione. Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (CEEstr.).
1. Art. 12 n. 2 lett. b CEEstr.; requisiti della motivazione di una domanda di estradizione (consid. 2a).
2. Nozione di tribunale d'eccezione ai sensi della riserva formulata dalla Svizzera con riferimento all'art. 1 CEEstr. (consid. 4).
3. Assenza nella fattispecie di un reato politico ai sensi dell'art. 3 n. 1 CEEstr. (consid. 6a).
4. Rifiuto dell'estradizione in applicazione dell'art. 3 n. 2 CEEstr. perché motivi seri inducono a credere che in un procedimento penale nello Stato richiedente la situazione dell'opponente rischierebbe d'essere aggravata per considerazioni di razza o di opinioni politiche (consid. 6b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 12 n. 2 lett. b CEEstr, art. 1 CEEstr, art. 3 n. 1 CEEstr, art. 3 n. 2 CEEstr