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Regesto

Causa di sequestro secondo l'art. 271 LEF; esecuzione del sequestro.
Il "Taschenarrest" (sequestro dei beni che si trovano sulla persona del debitore) è consentito solo se siano adempiute le condizioni di cui al n. 3 dell'art. 271 cpv. 1 LEF. Esso non può essere richiesto né eseguito in base al n. 4 dell'art. 271 cpv. 1 LEF; possono infatti costituire oggetto di tale sequestro a carico di persone dimoranti all'estero solo beni che si trovano in Svizzera durevolmente o almeno per un certo tempo o che sono stati portati in Svizzera con l'intenzione di depositarveli.

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referenza

Articolo: art. 271 cpv. 1 LEF, art. 271 LEF