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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 cpv. 3 LAINF.
- La giurisprudenza in virtù della quale la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni per causa dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 117 V 365 i.f.), vale pure quando le complicazioni durante il trattamento sono dovute ad uno stato morboso precedente? Tema lasciato irrisolto (consid. 3a).
- In base all'art. 6 cpv. 3 LAINF, l'assicurazione risponde di ogni lesione derivata dal trattamento medico in seguito ad un infortunio. Adottando questa disposizione il legislatore ha coscientemente operato una suddivisione dei rischi tra l'assicurazione contro gli infortuni e quella per le malattie. Pertanto l'assicurazione contro gli infortuni risponde di ogni lesione provocata dalla cura (trattamento medico) successiva a infortuni assicurati, senza che l'atto lesivo rientri nella nozione di infortunio o sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile (consid. 3b).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 117 V 365

Articolo: Art. 6 cpv. 3 LAINF