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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Estradizione alla Repubblica di Slovenia.
Applicazione alla Repubblica di Slovenia del Trattato d'estradizione tra la Svizzera e la Serbia concluso il 28 novembre 1887 (consid. 1).
Il diritto interno non può rendere più difficile l'applicazione dei presupposti dell'assistenza giudiziaria, rispettivamente dell'estradizione, rispetto a Trattati di rango superiore: esso può però facilitarla (consid. 1a).
Poiché nel presente caso dev'essere comunque ammessa la doppia punibilità ai sensi dell'art. 35 AIMP, la questione di sapere se i reati oggetto della domanda siano contemplati anche dall'art. I del Trattato può rimanere aperta (consid. 3b).
Né i motivi familiari e professionali fatti valere dalla persona perseguita, né l'invocato principio della proporzionalità si oppongono alla richiesta estradizione (consid. 3c e d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 35 AIMP