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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 22 cpv. 1 LPT e 24 LPT; art. 6 LPN. Pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente - autorizzazione dell'impianto d'illuminazione sulla cima del Pilato (oggetto IFP n. 1605).
I proiettori costituiscono un impianto sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT (consid. 3).
La posa dei proiettori non costituisce un'esigua trasformazione della stazione a monte; un'autorizzazione secondo l'art. 24 cpv. 2 LPT è quindi esclusa (consid. 4).
Il requisito dell'ubicazione vincolata dell'impianto è ammesso nel caso concreto (consid. 5a).
Per determinare come conservare intatto un oggetto IFP occorre riferirsi alla descrizione del contenuto della protezione (consid. 6a). Poiché l'autorizzazione relativa all'illuminazione è soggetta a condizioni e a oneri, non ci si scosta in maniera rilevante dal principio secondo cui l'oggetto dev'essere conservato intatto. L'inventario tiene conto anche del carattere leggendario della regione del Pilato e del panorama di questo luogo; l'illuminazione mette in evidenza questi elementi (consid. 6d). Limitazioni supplementari degli orari di illuminazione imposti dal Tribunale federale (consid. 6e).
Questo giudizio non ha valore pregiudiziale per l'illuminazione, su grandi aree, di altre cime, le cui caratteristiche sarebbero notevolmente differenti, sotto diversi punti di vista, da quelle del Pilato (consid. 7).

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referenza

Articolo: Art. 22 cpv. 1 LPT, art. 6 LPN, art. 24 cpv. 2 LPT

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