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Regesto

Art. 22bis LAVS (nel tenore vigente fino al 31 dicembre 1996) in relazione con la cifra 1 lett. e cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; art. 22bis cpv. 1 LAVS (nella versione in vigore dal 1o gennaio 1997) in combinazione con l'art. 34 LAI: Rinuncia a prestazioni assicurative.
Mantenimento anche sotto l'imperio delle disposizioni della 10a revisione dell'AVS, entrate in vigore il 1o gennaio 1997, della giurisprudenza secondo la quale č possibile rinunciare a prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invaliditā solo eccezionalmente e nella misura in cui l'avente diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli interessi di altre persone o istituzioni coinvolte (comprese l'AVS e l'AI).
Nel caso di specie, un interesse degno di protezione č stato negato a una donna al beneficio di una rendita di vecchiaia dal 1o dicembre 1997 che intendeva rinunciare alla propria rendita in favore di una rendita intera, comprensiva della complementare, che sarebbe stata versata al marito a partire dal 1o febbraio 2000.

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referenza

Articolo: Art. 22bis LAVS, art. 22bis cpv. 1 LAVS, art. 34 LAI