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Regesto

Fine della tutela (art. 431 sgg. CC).
La tutela di una persona condannata a una pena privativa della libertà (art. 371 CC) sussiste di massima in caso di liberazione condizionale (art. 432 cp. 2 CC). L'autorità competente può tuttavia revocarla già durante il periodo di prova, ma in ogni caso dopo che è scaduta la durata normale della pena, se il liberato non ha più bisogno dell'assistenza di un tutore (applicazione analogetica dell'art. 433 cp. 2 CC).
Spese del Tribunale federale e spese ripetibili (art. 156 e 159 OG).

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Articolo: art. 431 sgg. CC, art. 371 CC, art. 432 cp, art. 433 cp seguito...