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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 CF, art. 9 DF 20 marzo 1953 concernente la proroga del termine dei traslochi. Responsabilità per il danno cagionato da siffatte proroghe.
Potere d'esame del Tribunale federale nel giudizio sui ricorsi per violazione dell'art. 4 CF (consid. 2). L'art. 1 cpv. 2 CC è applicabile soltanto in caso di lacune vere e proprie della legge (consid. 3). La responsabilità del locatore verso il nuovo locatario per il danno subito da quest'ultimo a dipendenza della proroga del termitne di trasloco (concessa al precedente locatario), non può essere fondata sull'art. 9 del citato decreto 20 marzo 1953, ma può esserlo, senza arbitrio, sull'art. 258 CO (consid. 3, 4).

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referenza

Articolo: art. 1 cpv. 2 CC, art. 9 del, art. 258 CO