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Regesto

Veste per interporre un ricorso di diritto pubblico. Art. 88 OG.
La persona lesa da un'infrazione penale può far valere, attraverso la via del ricorso di diritto pubblico interposto contro un giudizio di sospensione, la violazione di diritti che in virtù del diritto cantonale le competono in qualità di parte; invece non può addurre che la decisione di sospensione poggia su una valutazione arbitraria delle prove o su una applicazione arbitraria della legge (conferma della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 88 OG