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Regesto

Espropriazione di fondi per la costruzione d'una centrale idroelettrica (art. 46 LUFI); acquisto preventivo di fondi in vista della realizzazione futura d'installazioni necessarie alla navigazione fluviale; contratto d'espropriazione; retrocessione ai sensi degli art. 102 ss. LEspr.
1. La comissione federale di stima è competente a decidere sulla domanda di retrocessione anche nel caso in cui il fondo sia stato ceduto in virtù di un cd. contratto d'espropriazione (consid. 1).
2. Presupposti per la retrocessione di fondi ceduti in vista della realizzazione futura d'installazioni destinate alla navigazione fluviale e che non siano stati utilizzati a tal fine entro il termine legale (consid. 2).
3. Ammissibilità di una domanda intesa a far accertare giudizialmente che alla scadenza del termine dovrà essere deciso ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 lett. b LEspr. (consid. 3).
4. L'art. 24 LUFI non è d'ostacolo alla procedura di retrocessione ai sensi degli art. 102 ss. LEdpr. (consid. 4).
5. Ove l'espropriato abbia ricevuto un fondo quale indennità reale (art. 18 cpv. 3 LEspr.), la retrocessione del fondo espropriato può essere chiesta soltanto se il fondo ricevuto a titolo d'indennità reale è restituito all'espropriante nel suo stato originario (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 46 LUFI, art. 102 cpv. 1 lett. b LEspr, art. 24 LUFI, art. 18 cpv. 3 LEspr