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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 2 et 3 CEDH. Refus des autorités de libérer le requérant malgré sa décision de poursuivre une grève de la faim.

Les autorités suisses n'ont pas manqué à leur obligation de protéger la vie de l'intéressé et de lui assurer des conditions de détention compatibles avec son état de santé. S'agissant de la décision de le réalimenter de force, il n'est pas établi qu'elle ait été mise à exécution. Elle répondait en outre à une nécessité médicale et avait été entourée de garanties procédurales suffisantes. Par ailleurs, il n'y avait pas de motifs de croire que dans l'hypothèse où elle aurait été mise à exécution, les modalités pratiques d'exécution n'auraient pas été conformes à l'art. 3 CEDH (ch. 45 - 81).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2013)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura (art. 3 CEDU); rifiuto di rilasciare un detenuto in sciopero della fame; alimentazione forzata.

Appellandosi agli art. 2 e 3 CEDU, il ricorrente, che si trovava in carcere per vari reati e stava facendo lo sciopero della fame per ottenere il rilascio, ha deplorato il fatto che le autorità nazionali hanno messo a repentaglio la sua vita rifiutandosi di scarcerarlo nonostante la sua decisione di proseguire lo sciopero della fame e ha affermato che tale rifiuto costituisce un trattamento inumano e degradante. In primo luogo la Corte ha constatato che il ricorrente non è deceduto durante la detenzione e che il suo sciopero della fame non era mirato a porre fine alla sua esistenza, bensì a esercitare pressione sulle autorità nazionali. Le possibili conseguenze dello sciopero della fame di un detenuto sulla sua salute non comportano una violazione della CEDU se le autorità hanno esaminato adeguatamente la situazione e hanno proceduto in modo corretto. Nel presente caso le autorità hanno appurato tempestivamente i rischi per la salute e adottato le pertinenti misure, segnatamente sorveglianza medica, trasferimento in ospedale e ordine di alimentazione forzata, adempiendo i requisiti dell'art. 2 CEDU. Le sofferenze fisiche e psichiche del ricorrente (art. 3 CEDU) sono, tra l'altro, conseguenza diretta della sua decisione di smettere di alimentarsi e le sue ripetute incarcerazioni non sono contrarie all'art. 3 CEDU. Inoltre, non è dimostrato che la decisione di procedere all'alimentazione forzata sia stata eseguita. Per di più tale decisione corrispondeva a una necessità medica e vi erano sufficienti garanzie procedurali. Infine non vi sono motivi per presumere che, in caso di esecuzione della decisione, le modalità pratiche dell'attuazione avrebbero violato l'art. 3 CEDU. Il ricorso è irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (maggioranza).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 2 et 3 CEDH