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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 5 par. 1 et art. 7 CEDH; art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle à l'encontre d'un détenu.

  La mesure thérapeutique - qui constitue une privation de liberté - a été prononcée seulement vers la fin de l'exécution de la peine initiale et sur la base d'expertises psychiatriques trop anciennes. Le requérant se trouve dans une institution manifestement inadaptée aux troubles dont il souffre. Il s'ensuit que la privation de liberté subie à la suite de l'application de la mesure thérapeutique n'est pas compatible avec les objectifs de la condamnation initiale (ch. 38-60).
  Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.
  La Cour juge cependant qu'il n'y a pas eu rétroactivité d'une sanction plus lourde que celle prévue par le droit en vigueur au moment de la commission des faits délictuels (ch. 66-76).
  Conclusion: non-violation de l'art. 7 CEDH.
  La grave maladie psychique du requérant était déjà existante mais non détectée au moment du jugement initial. Elle a été considérée comme un fait nouvellement révélé sur la base duquel les autorités ont procédé à la révision du jugement conformément à la loi et à la procédure pénale (ch. 82-86).
  Conclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2018)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); ne bis in idem (art. 4 Protocollo n. 7); disposizione di una misura terapeutica per un detenuto affetto da turbe psichiche.

La causa concerne la disposizione di una misura terapeutica per un detenuto affetto da turbe psichiche pochi mesi prima della data prevista di rilascio; per effetto di tale ordine il ricorrente è rimasto in carcere.

Per la Corte la misura terapeutica, che costituisce una privazione della libertà, non era stata basata su perizie psichiatriche sufficientemente aggiornate; la Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non era stato trasferito in un istituto adeguato alle sue turbe psichiche. Ne consegue che la privazione della libertà subita a causa dell'applicazione della misura terapeutica non era compatibile con lo scopo della condanna originale.

La Corte ha fatto notare che non vi era, tuttavia, alcuna sanzione retroattiva più severa di quella prevista dalla legge in vigore al momento della commissione dei fatti illeciti e che le autorità nazionali hanno considerato l'accertamento successivamente disposto dello stato psichico del ricorrente come un fatto nuovo e hanno quindi modificato la sentenza originale in conformità con la legge e la procedura penale interna.

Violazione dell'articolo 5 par. 1 CEDU; nessuna violazione dell'articolo 7 CEDU; nessuna violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 5 par. 1 et art. 7 CEDH, art. 7 CEDH