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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 8 et art. 13 combiné avec l'art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi en Arménie.

  Au vu de la marge d'appréciation laissée aux Etats en matière d'immigration, la Cour considère qu'un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt privé des requérants à continuer à résider en Suisse et l'intérêt d'ordre public de l'Etat à contrôler l'immigration. Cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée (ch. 21-32).
  La Cour relève que le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe, considéré que le défaut de voie de recours judiciaire contre une décision de l'administration cantonale, refusant d'ouvrir une procédure concernant l'octroi d'une autorisation de séjour, ne respectait pas la garantie constitutionnelle de l'accès au juge. Toutefois, il s'estimait contraint d'assurer l'application de la loi fédérale inconstitutionnelle.
  En tout état de cause, ayant déclaré le grief tiré de l'art. 8 CEDH irrecevable comme étant manifestement mal fondé, la Cour estime que les requérants n'avaient pas de grief défendable pour lequel ils pouvaient faire valoir leur droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. Le grief tiré de l'art. 13 combiné avec l'art. 8 CEDH doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé (ch. 33-41).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


2° rapporto trimestriale 2018)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); rifiuto di un permesso di soggiorno e allontanamento verso l'Armenia; diritto di ricorrere contro il rifiuto dell'ufficio cantonale di avviare una procedura di rilascio del permesso di soggiorno.

I ricorrenti sostenevano che il rifiuto di rilasciar loro un permesso di soggiorno e il disposto di allontanarli dalla Svizzera violavano il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Facevano inoltre valere una violazione del loro diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), in quanto non erano legittimati a ricorrere contro il rifiuto dell'ufficio cantonale di avviare una procedura di rilascio del permesso di soggiorno.

La Corte EDU ha rilevato che, sebbene i ricorrenti abbiano trascorso quasi nove anni in Svizzera al momento in cui l'ufficio cantonale ha respinto la loro domanda di permesso di dimora, la loro presenza sul territorio svizzero era stata tollerata dalle autorità nazionali soltanto per qualche settimana, ossia il tempo di trattare la domanda d'asilo e la domanda di riesame della ricorrente. Le autorità nazionali non erano rimaste inattive e avevano tentato di eseguire la decisione di allontanamento. Pur essendo probabile che i ricorrenti incorrerebbero in una situazione piuttosto difficile in Armenia, non sembrano esistere ostacoli insormontabili affinché vi si installino. I ricorrenti non sono inoltre riusciti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di dipendenza con i loro familiari residenti in Svizzera e del resto sapevano quanto fosse precaria la loro situazione alla luce delle leggi sull'immigrazione. La Corte EDU ha peraltro constatato che lo stato di salute della ricorrente, affetta da disturbi psichici ed etilismo, non può costituire una circostanza straordinaria ostante l'esecuzione dell'allontanamento.

Quanto al secondo oggetto ricorsuale, la Corte EDU ha constatato che, il ricorso per violazione dell'articolo 8 CEDU essendo irricevibile in quanto manifestamente infondato, i ricorrenti non avevano alcun motivo difendibile per invocare l'articolo 13 CEDU (ricorso effettivo).

Irricevibili in quanto manifestamente infondati (unanimità).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: art. 8 CEDH, art. 6 par. 1 CEDH, art. 13 CEDH