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Regesto

Conflitto di competenza ai sensi dell'art. 223 CPM.
Ove un funzionario dell'Amministrazione militare, nel violare le norme sulla circolazione stradale, danneggi per negligenza, ai sensi dell'art. 73 CPM, un veicolo di servizio, è adempiuto il presupposto della giurisdizione militare secondo l'art. 218 cpv. 3 CPM. Questa disposizione non esclude la giurisdizione militare allorquando l'infrazione al diritto militare connessa con la contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale sia di poca gravità e costituisca semplicemente la conseguenza di tale contravvenzione (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 223 CPM, art. 73 CPM, art. 218 cpv. 3 CPM