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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Vigilanza sulle fondazioni; art. 85/86 CC; art. 331 cpv. 3 CO.
1. Ammissibilitą del ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni dell'autoritą di vigilanza sulle fondazioni (consid. 1).
2. Cassa pensioni che si separa da una fondazione di previdenza a favore del personale per continuare la propria attivitą quale fondazione indipendente. Compatibilitą con gli art. 85 art. 86 CC (consid. 2, 3 e 4).
3. L'art. 331 cpv. 3 CO non esige che i contributi del datore di lavoro all'istituzione di previdenza siano versati dallo stesso datore di lavoro; tali prestazioni possono essere effettuate anche da una fondazione del datore di lavoro, alimentata da quest'ultimo con versamenti determinati in funzione dell'andamento degli affari (conferma della giurisprudenza) (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 331 cpv. 3 CO, art. 86 CC