Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Convenzione dell'Aia del 1o marzo 1954 relativa alla procedura civile.
La Convenzione conferisce al destinatario di atti esecutivi il diritto di chiedere e ottenere una traduzione degli atti stessi nella lingua ufficiale del suo luogo di domicilio (in casu il tedesco). La Convenzione non sancisce per contro l'obbligo, sotto pena della nullità dell'atto, della notificazione nella lingua del domicilio del destinatario. Ove il destinatario accetti volontariamente un atto non redatto nella sua lingua, la notificazione può validamente avvenire (ad eccezione del caso previsto dall'art. 3 della Convenzione) mediante semplice consegna dell'atto.