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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Azione di responsabilità contro gli amministratori di una società anonima. Effetti della cessione dei diritti litigiosi da parte della massa fallimentare ai creditori.
I creditori cessionari dei diritti della massa agiscono, da un lato, in base all'art. 260 LEF, in virtù dei diritti che la società fallita poteva far valere nei confronti dei suoi amministratori in relazione con la loro responsabilità (azione sociale), dall'altro lato, in base all'art. 756 cpv. 2 CO, a titolo personale. L'accordo degli azionisti può essere opposto all'azione sociale, non invece all'azione personale dei creditori. Nel quadro di quest'ultima i creditori possono pretendere il risarcimento dell'intero danno provocato direttamente alla società.

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referenza

Articolo: art. 260 LEF, art. 756 cpv. 2 CO