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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Responsabilità della banca per informazioni sulla solvibilità di un cliente.
1. Responsabilità per atto illecito (art. 41 CO). Questione di un'eventuale responsabilità contrattuale lasciata aperta (consid. 2).
2. Obbligo della banca d'informare diligentemente e in modo veridico. L'illiceità dell'informazione può risultare sia dall'inesattezza dei ragguagli, sia dall'omessa indicazione di fatti essenziali (consid. 3). Rilevanza della fiducia particolare che il pubblico suole riporre in una banca (consid. 4).
3. Applicazione di questi principi in un caso d'informazioni sulla solvibilità di una società commerciale, fornite in vista della conclusione di un'importante operazione commerciale (consid. 5-8).
4. Esclusione della responsabilità in virtù della menzione "senza garanzia" (consid. 11)?

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 41 CO