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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 110 n. 5 e 251 CP; falsità in documenti.
1. Benché non permettano una lettura senza il ricorso ad un mezzo tecnico, i dati registrati su supporti magnetici informatici costituiscono scritti o segni.
2. Chi modifica a proprio profitto tali dati, destinati o atti a provare un fatto di portata giuridica, si rende colpevole di falsità in documenti.

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Articolo: Art. 110 n. 5 e 251 CP