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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto della proprietà fondiaria: occupazione (art. 658 CC), prescrizione straordinaria (art. 662 CC).
La proprietà di un fondo figurante nel registro fondiario come appartenente a proprietario sconosciuto non può essere acquistata per occupazione, bensì, se ne sono dati i presupposti, per prescrizione straordinaria. L'occupazione presuppone infatti la derelizione della proprietà da parte del proprietario precedente. Nella fattispecie tale derelizione non è stata provata.

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Articolo: art. 658 CC, art. 662 CC