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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 314 CP; infedeltą nella gestione pubblica.
Compie un atto giuridico ai sensi dell'art. 314 CP chi, senza disporre formalmente di un potere di decisione, lo possiede fattualmente (consid. 1a).
Va considerato come un danno anche la lesione di un interesse pubblico ideale (consid. 1b; conferma della giurisprudenza).
2. Art. 140 n. 1 cpv. 1 e art. 142 CP; profitto, appropriazione indebita di poca entitą.
Chi si appropria di documenti originali e li sostituisce con copie si procaccia un profitto, dato che gli originali possiedono un valore probante maggiore (consid. 2b).
L'appropriazione di un gran numero di documenti originali non costituisce un'appropriazione indebita di poca entitą ai sensi dell'art. 142 CP (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 314 CP, Art. 140 n. 1 cpv. 1 e art. 142 CP, art. 142 CP