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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 347 e 349 CP.
1. In caso di reati commessi con il mezzo della stampa e punibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori menzionati nell'art. 347 cpv. 1 CP.
2. a) Ove siano presentate più querele per delitti contro l'onore in seguito ad una serie di articoli apparsi nello stesso giornale e strettamente connessi per quanto concerne il loro oggetto, occorre determinare un unico foro, anche se gli autori non sono domiciliati nello stesso luogo. Tale foro va determinato in funzione delle circostanze concrete del caso (cfr. consid. 3b).
b) Nondimeno, nell'interesse delle parti lese, i procedimenti devono essere condotti separatamente se tali parti lese abbiano presentato le loro querele in luoghi diversi (consid. 3c).

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referenza

Articolo: Art. 347 e 349 CP, art. 347 cpv. 1 CP